STATUTO della “ASSOCIAZIONE ANPID”
Associazione Nazionale Prevenzione Infortuni Incidenti Domestici
INDICE
Art. 1 Costituzione e sede
Art. 2 Durata
Art. 3 Scopi dell’associazione
Art. 4 Tutela del nome e del logo
Art. 5 Domande di ammissione
Art.6 Soci – Diritti e Doveri
Art.7 Mezzi finanziari- fondo patrimoniale e quote
Art.8 Organi sociali
Art.9 Assemblea dei soci
Art.10 Presidente e Vice Presidenti
Art.11 Segretario Generale
Art.12 Consiglio Direttivo
Art.13 Collegio dei revisori contabili
Art.14 Comitato dei probiviri
Art.15 Strutture periferiche e territoriali
Art.16 Disposizioni generali sulle cariche
Art.17 Sanzioni
Art.15 Diritti e doveri dei Soci
Art.16 Sanzioni
Art.18 Gestione Economico finanziaria dell’Associazione
Art.19 Esercizio sociale
Art.20 Patrimonio
Art.21 Organizzazioni aderenti
Art.22 Principi di vita associativa
Art.23 Scioglimento e liquidazione
Art.24 Rinvio
Art.25 Entrata in vigore
ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro la cui denominazione è ANPID – Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici la cui sede legale è stabilita in Roma (RM), Via Monte Zebio n. 43 – cap. 00195, creata con la finalità di essere punto di riferimento per i cittadini nell’ambito della prevenzione dagli infortuni domestici con particolare riguardo al settore antincendio, anche attraverso un rapporto sostanziale e costruttivo con le aziende operanti in tale ambito.
ART. 2 – DURATA
ANPID ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è regolato a norma del seguente Art. 23 in concorde applicazione di ogni norma di Legge vigente in materia.
ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
ANPID, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, persegue, nell’ambito territoriale e nazionale, l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e rafforzare le misure di sicurezza per i proprietari e gli affittuari di abitazioni civili, compresi coloro che vivono in condomini od altre forme associative. L’obiettivo centrale è quello di migliorare la sicurezza, la prevenzione e la protezione domestica, ponendo una specifica attenzione sulla prevenzione degli incendi e situazioni affini.
L’Associazione si impegna a coinvolgere attivamente sia gli operatori economici che i fornitori di tecnologie e strumentazioni innovative, per prevenire gli incidenti domestici. Questo impegno si inserisce nell’ottica di replicare e adattare le migliori pratiche già esistenti nel settore della sicurezza sul lavoro, estendendole al contesto domestico privato. Inoltre, l’Associazione si propone di creare un ambiente culturale e dialettico dove tutti gli stakeholder coinvolti possano contribuire efficacemente alla causa della prevenzione degli incidenti domestici.
L’Associazione ANPID vuole prendere parte, in ogni sede e consesso dove ciò possa essere proficuo agli interessi degli associati, ai procedimenti utili a tutelare e regolamentare ogni aspetto inerente la sicurezza domestica con particolare riguardo all’uso di strumentazioni e tecnologie utili a favorire il progresso ed accompagnare l’evoluzione dell’ambito domestico in termini di maggiore garanzia.
A tali fini, escluso ogni intento di lucro, essendo vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, e con carattere di apartiticità, provvede a:
- a) rappresentare, a livello nazionale, comunitario ed internazionale gli associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di categoria variamente intese, siano esse di consumatori, imprenditori o di prestatori d’opera, in tutto quanto inerente una maggiore sicurezza dei proprietari o locatari di immobili ad uso civile, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi, favorendone la sensibilizzazione su una tematica che merita equipollenza sostanziale e applicativa rispetto all’ambito lavoro così come oggi globalmente qualificato e regolamentato;
- b) raccogliere ed elaborare informazioni e dati sia su base nazionale sia tra gli associati al fine di promuovere e realizzare studi o ricerche su questioni inerenti la sicurezza domestica, cercando di favorire una migliore cultura finalizzata ad abbattere ed azzerare gli infortuni in casa e nei condomini, con particolare riguardo al problema della prevenzione antincendio;
- c) promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la sicurezza nell’ambito degli associati, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni;
- d) stipulare in ambito nazionale, in modo autonomo o concordato con altre associazioni, nell’interesse delle categorie rappresentate, accordi economici, patti e contratti collettivi che consentano agli associati di poter contare su migliori modelli funzionali e di lavoro in ambiti attinenti la vita domestica o in condominio. Si definisce sin d’ora, una volta che tali atti verranno siglati, la raccomandazione all’applicazione per i soggetti privati, condomini o aziende associate, dei contratti collettivi nazionali stipulati da ANPID;
- e) organizzare seminari di studio, ricerca, convegni di interesse generale sul tema della sicurezza domestica, sempre incentrando la direzione culturale su un’applicazione delle più moderne tecnologie di specie;
- f) promuovere accordi di carattere economico nell’interesse degli aderenti al sistema associativo;
- g) promuovere in sede nazionale la prestazione e fornitura servizi di consulenza, informazione ed assistenza agli associati, quali quelli principalmente legati all’uso di sistemi atti a prevenire incendi in ambito domestico secondo modelli di riconosciuta e certificata affidabilità tecnica, ed in via sussidiaria fornire assistenza in ambito legale amministrativo, tributario, informatico, finanziario, commerciale, ambientale, tecnico, assicurativo, previdenziale, o comunque necessitato in relazione alla messa in opera di misure concretamente atte ad abbattere od azzerare gli infortuni domestici con particolare riguardo agli incendi, anche mediante la costituzione di apposite società, enti, reti di professionisti;
- h) assicurare ai Soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti sorti sulla base dell’applicazione di modelli sviluppati da ANPID anche attraverso collaborazioni con professionisti del settore;
- i) promuovere in sede nazionale una più attenta cultura sugli infortuni domestici e le correlate misure antincendio da adottare, sviluppando la formazione negli ambiti operativi di riferimento, promuovendo l’utilizzo di nuove tecnologie, la qualificazione professionale degli operatori del settore, la divulgazione ed applicazione di ogni corretto elemento atto alla finalità di prevenzione dagli incidenti domestici, sostenendo in tutte le sedi il sistema di istruzione e di formazione professionale attraverso gli enti regolarmente accreditati;
- j) promuovere, secondo Norme e Regolamentazioni vigenti, la formazione e l’informazione sul tema degli incidenti domestici con rilievo specifico agli incendi, di concerto con l’Unione Europea, il Ministero della Salute, l’INPS, gli Enti regionali, Provinciali, Metropolitani e Comunali al fine di consentire una adeguata conoscenza sulle tematiche interessate, dalla quale far discendere un’appropriata condotta domestica;
- k) promuovere, attuare o concorrere all’attuazione di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento della sicurezza domestica, da un lato attraverso una più profonda conoscenza delle tematiche pratiche relative agli incendi domestici dall’altra favorendo l’adozione di modelli e tecnologie in grado di abbattere il rischio di incidenti;
- l) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci tra gli associati, siano essi persone fisiche, condomini o aziende;
- m) promuovere e stipulare convenzioni con Aziende ed Enti per favorire gli associati;
- n) nominare e designare a rappresentarla esponenti degli associati in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- o) provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o Norme assimilate;
- p) ANPID può aprire uffici di rappresentanza in ambito nazionale secondo quanto previsto nello statuto;
- q) ANPID ha come obiettivo quello della creazione di un Fondo, anche attraverso una Fondazione, devoluto ai soggetti vittime di infortuni domestici.
L’Associazione potrà infine assumere ogni lecita iniziativa ritenuta di oggettivo interesse per il conseguimento dei fini istituzionali e degli scopi sociali, culturali, sindacali e professionali dichiarati nel presente articolo, senza escludere la possibilità di aderire o partecipare ad organizzazioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, aventi finalità analoghe e coerenti con quanto previsto nel presente Statuto.
ART.4 – TUTELA DEL NOME E DEL LOGO
Il nome ed il logo ANPID sono di esclusiva proprietà della ANPID Nazionale e devono, su espresso mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, essere utilizzati solo da soggetti a ciò autorizzati ed entro i limiti definiti dalla delega. Nel caso in cui il nome ed il logo ANPID vengano utilizzati da soggetti od organizzazioni estranee o a cui è stato revocato il mandato di cui sopra, ANPID intraprenderà le necessarie azioni di tutela.
ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono chiedere di aderire all’Associazione ANPID:
– cittadini residenti nel Territorio Italiano proprietari o locatari di immobili ad uso civile abitazione;
– condomini nella persona dell’amministratore nominato su apposito conferimento assembleare;
– società private e pubbliche che si occupano di prevenzione, protezione e sicurezza domestica;
– altri soggetti pubblici o privati che intendano aderire per dare un contributo al miglioramento della cultura della prevenzione domestica.
La domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente, comporta l’accettazione delle norme contenute nell’atto Costitutivo, nel presente statuto, dei diritti e dei doveri degli associati e degli impegni economici spettanti a ciascun socio. La domanda è presentata all’ “ANPID” secondo il modello predisposto, unica fattispecie idonea per la finalità.
Sulla domanda presentata decide il Consiglio Direttivo, il quale provvede all’esame della domanda di ammissione e redige correlata delibera, valutando altresì l’affidabilità anche morale del richiedente. La delibera è insindacabile.
La qualità di socio viene comprovata dalla iscrizione nel “Libro Soci”, alla cui cura provvede il Segretario Generale. Al Socio verrà rilasciata apposita tessera sia in formato digitale sia tradizionale, dalla quale discenderanno gli effetti anche di carattere economico alla stessa correlati.
Il valore del contributo associativo sia per i soci Costituenti sia Ordinari è stabilito all’art. 7 del presente Statuto, ed è indicato anche nel modello di adesione. Resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire quote associative diversificate per particolari categorie di associati o quote associative di scopo disciplinate da apposita delibera contributiva.
ART. 6 -SOCI – DIRITTI E DOVERI
I Soci si distinguono in:
- a) soci costituenti: titolo attribuito ai soggetti che hanno partecipato alla fase costitutiva di ANPID e che vengano comunque ritenuti fondamentali nell’assetto organizzativo della compagine;
- b) soci ordinari: cui è conferita ogni facoltà ed attribuzione prevista dal presente Statuto;
- c) soci sostenitori: soci sostenitori tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che, pur non partecipando direttamente alla vita associativa dell’associazione, ne condividono gli obiettivi e le finalità.
Tutti i soci beneficiano indistintamente dei servizi messi a disposizione dall’Associazione ANPID e possono contribuire, in modo diretto o delegato, allo sviluppo delle attività associative.
Tutti i Soci compongono l’Assemblea dell’Associazione alla quale partecipano con diritto di parola, e di voto attivo, per mezzo del legale rappresentate o di un delegato autorizzato.
I soci costituenti hanno diritto ad un seggio di rappresentanza presso il Consiglio Direttivo.
A tutti i soci in regola con i pagamenti è riconosciuto il diritto di voto durante lo svolgimento dell’Assemblea.
I soci costituenti perdono la rappresentanza in consiglio direttivo dopo 6 mesi di mancato versamento della quota annuale; il diritto alla rappresentanza nel Consiglio Direttivo può essere ripristinato nell’anno delle elezioni dopo aver saldato la propria posizione economica, in alternativa al momento del saldo il socio costituente può comunicare la propria intenzione di continuare la vita associativa in qualità di socio ordinario.
I soci costituenti rinnovano annualmente il proprio diritto alla rappresentanza nel Consiglio Direttivo versando all’associazione la quota annuale di loro competenza, solo nell’anno delle elezioni possono comunicare la propria intenzione di continuare la vita associativa in qualità di socio ordinario.
I soci ordinari perdono la rappresentanza in assemblea se al momento dello svolgimento della stessa non sono in pari con il versamento della quota annuale; il diritto alla rappresentanza in assemblea può essere ripristinato dopo aver saldato la propria posizione economica.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi. L’attività delle articolazioni di ANPID deve essere esercitata secondo i principi della comune morale ed etica nonché della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine dell’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
In particolare tutti i soci si obbligano a:
– partecipare attivamente alla vita associativa;
– non fare contemporaneamente parte di Associazioni diverse da ANPID operanti nello stesso ambito e costituite per scopi analoghi;
– fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari e utili per il raggiungimento degli scopi statutari.
È inoltre dovere dei soci il versare quote associative ordinarie, straordinarie o di scopo, nella misura e secondo le modalità ed i termini deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Almeno 5 (cinque) soci possono, attraverso una apposita istanza congiunta, sottoporre al voto dell’Assemblea mozioni di decadenza comprovate da atti o fatti, per soci passibili di comportamenti scorretti. Lo status di Socio, infatti, si perde se l’Assemblea approva, con il voto favorevole del 51% dei soci, la mozione di decadenza comprovata da atti o fatti nei riguardi di un socio reo di comportamenti illeciti, eticamente o moralmente discutibili o non consoni coi principi dell’Associazione.
Inoltre lo status di socio si perde:
– per dimissioni volontarie presentate al Segretario Generale mediante PEC da inviare alla casella anpid@pec.it o raccomandata a/r indirizzata alla sede legale dell’Associazione di cui all’Art. 2;
– dopo sei (6) mesi di morosità, previo invio al socio da parte del Segretario Generale della comunicazione di messa in mora con possibilità di regolarizzare la propria posizione economica entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della lettera di messa in mora;
Il Socio uscente è tenuto al versamento della quota annuale e della quota parte delle spese extra approvate prima della sua decadenza.
ART. 7 – MEZZI FINANZIARI – FONDO PATRIMONIALE E QUOTE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi versati dai Soci e da ogni altra entrata sotto forma di elargizione liberale approvata dall’Assemblea dei Soci.
Tutti i soci contribuiscono alla costituzione del fondo patrimoniale dell’Associazione tramite il versamento della quota annuale di competenza, la quota associativa è pertanto inalienabile, intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; fino a nuova deliberazione del consiglio direttivo la contribuzione annuale al fondo associativo è la seguente:
– socio costituente Euro 500,00 (cinquecento/00) anno;
– socio ordinario Euro 50,00 (cinquanta/00) anno;
– socio sostenitore Euro 50,00 (cinquanta/00) anno.
Al momento dell’ammissione tutti i soci sono tenuti al versamento della quota di loro competenza.
Tramite quota parte tutti i soci sono invece obbligati alla copertura economica delle spese extra, non preventivate, deliberate dal Consiglio Direttivo nel bene e nell’interesse di tutta l’associazione.
L’Assemblea dei Soci può richiedere che il bilancio venga verificato da un revisore contabile.
ART.8 – ORGANI SOCIALI
Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Segretario Generale;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori Contabili;
– il Comitato dei Probiviri
ART. 9- ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci deve tenersi almeno una volta l’anno e deve avere come ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione del bilancio preventivo, l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione tecnica stilata dal professionista designato dal Consiglio Direttivo, ed informare i soci sullo stato dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
La convocazione avviene telefonicamente, tramite e-mail o comunque attraverso il mezzo indicato dall’associato quale idoneo allo scopo, con preavviso di quattordici (14) giorni, salvo ragioni di fatto e diritto che ne comprimano il termine.
La convocazione deve indicare:
– il giorno, l’ora ed il luogo della riunione;
– se svolta a mezzo telematico specificando la modalità di collegamento;
– l’o.d.g. eventualmente completato dall’invio anticipato dei documenti di interesse.
– nel secondo caso suindicato, ovvero lo svolgimento a mezzo telematico.
L’assemblea risulterà correttamente convocata alla presenza delle seguenti condizioni:
– che sia stata correttamente comunicata la modalità di collegamento;
– che siano collegati il Presidente o nei casi di assenza il Vicepresidente, ed il Segretario Generale incaricato della stesura del verbale;
– che sia consentito al Segretario Generale di accertare l’identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento dell’Assemblea;
– che sia consentito a tutti i soci di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, è loro dovere constatare la regolarità dello svolgimento dell’Assemblea mentre al Segretario Generale è demandata la redazione del verbale di assemblea che dopo la firma del Presidente sarà inoltrato per conoscenza a tutti gli associati.
L’Assemblea dei Soci ha la funzione di:
– approvazione del bilancio preventivo convalidato dal Consiglio Direttivo;
– approvazione del bilancio consuntivo e della relazione tecnica convalidati dal Consiglio Direttivo;
– nomina del Presidente;
– ratifica della nomina dei Vice Presidenti;
– nomina del Segretario Generale;
– nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
– nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei revisori contabili;
– nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei membri del Comitato dei Probiviri;
– approvazione delle mozioni di decadenza eventualmente presentate in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 6;
– deliberazione del l’eventuale scioglimento dell’Associazione, decidendone sempre le modalità, a norma del seguente art. 23.
Durante lo svolgimento dell’Assemblea hanno diritto ad un solo voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e delle spese straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo; è ammesso il voto per delega ad altro Socio fermo restando che ciascun socio non potrà avere più di una (1) delega.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che abbia visto il voto favorevole del Presidente dell’Assemblea. Le modalità di votazione sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Presidente, fintanto che non sia redatto apposito Regolamento elettorale. Dell’adunanza è redatto, su apposito registro anche telematico, il verbale che è sottoscritto anche digitalmente dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale o dall’incaricato.
L’Assemblea delibera, con il voto favorevole del 51% dei soci, la mozione di decadenza comprovata da atti o fatti nei riguardi di un socio reo di comportamenti illeciti, eticamente o moralmente discutibili o non consoni coi principi dell’associazione.
L’Assemblea delibera, con il voto favorevole del 75% dei soci, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.
Le ratifiche e le decisioni approvate dall’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
ART. 10 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
Il Consiglio Direttivo indica al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, i quali restano in carica per cinque (5) anni. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed in particolare a lui spettano le seguenti funzioni:
– rappresentare l’Associazione nei rapporti bancari e verso terzi;
– gestire il conto bancario dell’associazione e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria in conformità con le voci di spesa approvate nel bilancio preventivo e le spese straordinarie votate dal Consiglio Direttivo;
– rappresentare l’Associazione in qualsiasi sede istituzionale, giudiziaria ed amministrativa;
– presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
– esporre la relazione annuale all’Assemblea dei Soci;
– dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
– promuovere azioni e istanze giudiziarie in qualunque grado, nominare avvocati e procuratori alle liti;
– supervisionare e controllare l’attività svolta dai consulenti dell’Associazione, supportandoli e indirizzandoli nella gestione degli incarichi ad essi conferiti;
– convocare e coordinare tavoli tecnici tematici eventualmente richiesti da uno o più consiglieri su argomenti afferenti il settore del door to door e della distribuzione; i tavoli, a meno che non diventino permanenti e beneficiari di appositi capitoli di spesa, non comportano nuovi oneri in capo all’Associazione, concorrono al raggiungimento delle finalità dell’associazione ed accrescono le opportunità commerciali di tutti i soci.
– il Presidente coadiuva ed assiste gli organi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale dell’Associazione. Il Presidente programma, dirige e coordina l’attività delle Aree funzionali dell’Associazione, garantendo la funzione di raccordo di queste con gli Organi statutari e il regolare andamento della vita associativa a livello territoriale;
– conservare l’archivio dei verbali delle Assemblee dei Soci e dei Consigli Direttivi;
– il Consiglio Direttivo può assegnare al Presidente un compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni. In ogni caso, il Presidente ha diritto al rimborso di tutte le spese che eventualmente sostenga per lo svolgimento delle proprie funzioni;
– per i primi 5 (cinque) anni dalla data di costituzione dell’associazione ricoprono le cariche di Presidente e Vice presidenti i soggetti indicati nell’atto costitutivo.
Il Presidente e i Vice Presidenti sono rieleggibili senza limiti.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con ratifica assembleare e decade con il Presidente in carica all’atto della loro nomina od, in caso di sua cessazione per un motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore. Su designazione del Presidente, il Vice Presidente può essere preposto ad uno dei settori di attività, nei quali si articola l’attività dell’’Associazione. Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo, secondo lo schema e i contenuti approvati dall’Assemblea. Nel caso in cui il Vice Presidente venga a mancare durante il mandato, viene sostituito, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea alla prima riunione successiva, e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il numero dei Vice Presidenti è fissato nel numero minino di 1 e massimo di 5.
In particolare, al Vice Presidente potrà essere assegnato il ruolo di coordinamento, cura e sviluppo delle Organizzazioni sui territori.
In assenza del Presidente, quest’ultimo designerà uno dei Vice Presidenti che avrà il potere diasvolgere ad interim tutte le funzioni presidenziali.
ART. 11- IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea, su designazione del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente, dura in carica cinque (5) anni. Il Segretario Generale è rieleggibile senza limiti.
Il Segretario Generale ha i seguenti poteri:
– sostituire il Presidente ed il vice presidenti, in loro assenza o su espresso incarico del Presidente, nella rappresentanza dell’Associazione nei rapporti bancari e verso terzi, in particolare può rappresentare l’Associazione al cospetto di altre Associazioni di categoria e delle Istituzioni pubbliche quali, a titolo esemplificativo, il Parlamento, le Commissioni Parlamentari, gli organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali, gli organi della Comunità Europea, tutte le forze politiche;
– curare i flussi informativi istituzionali e monitorare su scala locale, nazionale ed europea gli eventi di interesse per il settore della sicurezza domestica, utili al raggiungimento degli scopi associativi;
– accogliere le nuove domande di ammissione;
In accordo col Presidente il Segretario Generale deve:
– redigere i verbali delle riunioni ed inviarne copia a tutti i Soci;
– sottoporre al Consiglio Direttivo l’approvazione di nuove domande di adesione per poi comunicare a tutti i soci l’esito del voto;
– sottoporre alla convalida del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo redatto, da professionista a ciò delegato, in considerazione delle esigenze operative dell’Associazione, in funzione della deliberazione assembleare;
– sottoporre alla convalida del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo corredato della relazione tecnica rilasciata dal professionista incaricato, in funzione della deliberazione assembleare;
– avanzare a tutti i soci le richieste di pagamento della quota annuale e delle spese straordinarie.
Il Consiglio Direttivo può assegnare al Segretario un compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il Segretario Generale gestisce tutta la infrastruttura telematica e la rete dati del sistema ANPID (anagrafiche, verbalizzazioni, contabilizzazioni, ecc.).
ART. 12 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che resta in carica cinque (5) anni ed è composto in quota stabile dai soci costituenti, indicati nell’atto costitutivo, salvo casi di decadenza o rinuncia, nonché da 2 (due) membri di indicazione e nomina direttamente assembleare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione che in caso di sua assenza designerà uno dei Vice presidenti.
Qualora, nel corso dei 5 (cinque) anni, un consigliere dovesse decadere per le ragioni di cui all’Art. 6, il Presidente nomina tra i soci un soggetto che sostituisce il consigliere decaduto fino a nuove elezioni; la decadenza di due o più soci comporta invece lo scioglimento del Consiglio Direttivo e la convocazione di nuove elezioni; in tal caso la cessazione del Consiglio Direttivo ha effetto nel momento in cui viene eletto il nuovo consiglio direttivo.
La funzione di segretario del Consiglio Direttivo è invece demandata al Segretario Generale, in caso di sua assenza da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal segretario generale su mandato del presidente, con preavviso di almeno settantadue (72) ore tramite telefono o a mezzo mail, o altri strumenti digitali, comunicando data, ora, luogo – anche virtuale – e l’oggetto della convocazione; anche in carenza delle formalità di convocazione stabilite, il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo di indirizzo e controllo dell’associazione e per questa ragione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, straordinaria economica e finanziaria dell’Associazione, con facoltà di approvare le nuove domande di adesione e deliberare senza limitazione su ogni tematica utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione dichiarati all’Art. 3 o ad essi connessi.
Restano escluse le materia di competenza dell’Assemblea dei soci indicate all’art. 9 del presente statuto e quelle di competenza del Presidente indicate all’art. 10 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo, per assicurare il migliore funzionamento dell’Associazione, può approvare, con il voto favorevole del 75% dei membri Consiglio Direttivo, modifiche allo Statuto e all’atto costitutivo.
Inoltre il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, convalida il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea, pone in essere le varianti al bilancio preventivo e spese straordinarie ritenute direttamente esecutive e, in quota parte, vincolanti per tutti i soci; i bilanci e le spese straordinarie saranno approvati dall’Assemblea dei soci nel corso della prima convocazione utile.
Il Consiglio Direttivo vigila sull’operato di tutti gli organi dell’Associazione; tutti i Consiglieri sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme statutarie attuando comportamenti conformi all’etica dell’Associazione.
Inoltre il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
– coadiuvare il Segretario Generale nell’esplicazione del suo mandato;
– definire le strategie e le iniziative in materia di politiche economiche di settore;
– deliberare regole di comportamento e direttive per le Strutture territoriali;
– stabilire la data di convocazione dell’Assemblea e fissare l’ordine del giorno;
– proporre all’Assemblea la nomina del Collegio dei Revisori Contabili e del Comitato dei Probiviri;
– esaminare ogni altro argomento sottoposto dal Presidente, dal Segretario e dall’Assemblea;
– deliberare la creazione di una struttura Territoriale;
– deliberare provvedimenti sanzionatori sulla base dell’art. 17;
– deliberare sulle richieste di adesione da parte di altre organizzazioni o gruppi;
– deliberare, nell’interesse esclusivo di ANPID, l’adesione di ANPID ad altra Associazione o Confederazione, senza che in alcun modo tale fatto comprima l’autonomia di ANPID stessa;
– curare la redazione ed approvazione del Codice Etico.
Il Consiglio Direttivo può anche riunirsi a mezzo conferenza video o telefonica purché risulti, dandone atto a verbale, che sia possibile la discussione, il confronto, l’esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta approvazione delle delibere.
Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le delibere o le decisioni del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il Presidente dispone di un voto ponderato che garantisce alla sua espressione la facoltà di prevalere.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, che quest’ultimo invierà a tutti i componenti del Consiglio stesso e che sarà a disposizione dei Soci, per consultazione presso la sede.
ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tre Revisori Contabili effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti dotati di idonei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, almeno uno dei quali iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, scegliendoli anche al di fuori dei Soci dell’Associazione. Essi, durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull’andamento della gestione amministrativa dell’Associazione e predispone una relazione sul rendiconto preventivo e consuntivo. Il Collegio esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio di ANPID, verifica la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del bilancio predisposto. Il Collegio dei Revisori Contabili può essere incaricato della vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001. I Revisori Contabili hanno diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, e hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio, in cui si trattino questioni attinenti il loro incarico. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le medesime funzioni anche per tutte le articolazioni territoriali dell’Associazione.
ART. 14 COMITATO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Comitato dei Probiviri dell’Associazione, organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Essi durano in cinque (5) anni e sono rieleggibili.
Il Comitato dei Probiviri ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati da ANPID nei confronti dei soci, nonché su tutte le controversie insorte tra l’Associazione ed i soci, ovvero tra questi ultimi, in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa da – o nei confronti di – membri del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice presidente, Segretario Generale, revisori e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell’Assemblea. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni. Il Comitato emette:
1) ordinanze, allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;
2) decisioni nel merito delle controversie sollevate.
Le ordinanze e le decisioni devono essere succintamente motivate, sono comunicate alle parti a cura del Presidente del Comitato e sono immediatamente esecutive.
Il Comitato funge da collegio di conciliazione. Il Comitato dei Probiviri esercita le medesime funzioni anche per tutte le articolazioni territoriali dell’Associazione.
Il ricorso al Comitato dei Probiviri non è condizione di procedibilità delle domande che qualunque soggetto avente diritto abbia intenzione di promuovere ai sensi degli artt. 22 e 23 del codice civile.
ART. 15 – STRUTTURE PERIFERICHE TERRITORIALI
ANPID può costituire strutture periferiche territoriali che siano diventino motore e sviluppo dello scopo associativo. Le Strutture Territoriali saranno riferite ad un territorio che coincide con l’area operativa di riferimento del soggetto incaricato, generalmente coincidente con l’Ente Provincia o un territorio sub-provinciale, metropolitano o inter-provinciale, a seconda dei casi e, comunque, sempre secondo quanto deliberato del Consiglio Direttivo. Le Strutture Territoriali assumono la denominazione “ANPID …” aggiungendo, su disposizione del Consiglio Direttivo, la denominazione topologica, attuale o storica, e specificando, sotto la sigla, il territorio di competenza.
ANPID predisporrà atti costitutivi e Statuti tipo per la creazione di tali Entità Locali, il cui scopo sarà precipuamente rappresentativo e di promozione nei territori delle istanze portate avanti da ANPID.
Tutte le nomine degli organi delle Unioni Territoriali, pur essendo state regolarmente effettuate dai rispettivi organi statutari, devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche istruzioni operative, per la opportuna ratifica e per la corretta gestione della anagrafe delle cariche sociali da parte del Segretario Generale.
Le strutture periferiche di ANPID sono Organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e sono, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dalla ANPID e viceversa.
ART. 16 – DISPOSIZONI GENERALI SULLE CARICHE
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite ad eccezione del Presidente, e del Segretario Generale, che beneficiano di uno stanziamento annuale se richiesto, oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, a condizione che siano fiscalmente documentate. Tale importo è giustificato dalle responsabilità cui il Presidente, il Segretario e i consiglieri dovranno attendere nello svolgimento del loro incarico e dalla correlata necessità di stabilire un compenso che sia congruo con il volume di affari dell’Associazione, oltre la più adeguata copertura assicurativa, comprese le spese per assistenza legale.
In caso di modifica del presente articolo è comunque proibito il riconoscimento di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal Decreto Legge n. 239/1995, convertito con Legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.A..
ART. 17 SANZIONI
I soci che si rendano inadempienti agli obblighi e doveri del presente Statuto o di altra norma vigente che inerisca l’attività associativa, sono passibili delle seguenti sanzioni, in quanto compatibili:
- a) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo da tre a sei mesi;
- b) sospensione o decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive in Associazione;
- c) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna in ANPID;
- d) sospensione dell’elettorato attivo e passivo;
- e) sospensione dal diritto a partecipare agli organi direttivi di ANPID;
- f) espulsione o esclusione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede a formulare la contestazione scritta dell’addebito e del relativo, potenziale provvedimento al Socio. Quest’ultimo può, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, far pervenire al Comitato dei Probiviri le proprie osservazioni, dandone avviso al Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio può, entro i successivi sette giorni, far pervenire le sue eventuali controdeduzioni, unitamente al provvedimento adottato, al Comitato dei Probiviri, che decide con delibera motivata. Il procedimento deve esaurirsi in trenta giorni, ma il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento deliberato.
Il provvedimento di esclusione può essere preceduto da un periodo di sospensione temporanea delle rappresentanze Associative e dal diritto di partecipazione agli organi di ANPID per un periodo da tre a sei mesi.
ART. 18 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ASSOCIAZIONE
Alla gestione delle entrate e delle uscite approvate dal Consiglio Direttivo provvede il Presidente oppure il Segretario Generale, tutte le spese devono essere fiscalmente documentate.
In rispetto di quanto previsto dall’art. 148 del T.U.I.R. l’attività di ANPID prevede:
– il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
– disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
– la libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del Codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Stante il rispetto di tali criteri, la gestione verrà svolta secondo quanto previsto dalle norme afferenti e con i collegati benefici.
ART. 19 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il commercialista o professionista incaricato redige il bilancio consuntivo e la relazione tecnica mentre il Segretario Generale dispone il bilancio provvisorio, entrambi da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo ed all’approvazione da parte dell’Assemblea.
ART. 20 – PATRIMONIO E FONDO COMUNE
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal patrimonio sociale, indivisibile e costituito da:
– beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
– contributi dei propri Soci;
– contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
I contributi dei Soci corrispondono alle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo che possono corrispondere a quelle indicate nel presente statuto; rientrano tra i contribuiti dei soci anche i versamenti pro-capite delle spese extra vincolanti determinate dal Consiglio Direttivo. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
In particolare il Fondo comune, con ogni suo incremento e accessione, è indivisibile tra i Soci ed in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale, in quanto le quote sono intrasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo. Non possono, in nessun caso, essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dei propri scopi associativi.
ART. 21 ORGANIZZAZIONI ADERENTI
Possono aderire ad ANPID, purché perseguano analoghe finalità nel settore della prevenzione dagli infortuni domestici:
– le unioni e le associazioni anche di rilievo locale che rappresentino e tutelino il medesimo interesse;
– le associazioni, le cooperative o gli enti di rilievo che perseguano scopi di assistenza (anche nel campo previdenziale e sanitario), formazione e tutela economico sociale;
– le associazioni e gli enti che promuovano politiche rivolte allo sviluppo di ogni settore negli ambiti di interesse di ANPID;
– le associazioni, le cooperative o gli enti di rilievo (locale o nazionale) che perseguono gli scopi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
Possono altresì aderire organizzazioni costituite da imprenditori che perseguano finalità analoghe a quelle di ANPID. Con riferimento ad ogni organizzazione richiedente, la domanda di adesione deve essere corredata dallo statuto e dal verbale dell’organo deliberante la richiesta di adesione.
Sulle domande di adesione o sull’esclusione decide il Consiglio Direttivo.
La quota di adesione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, non attribuisce diritto alcuno di partecipazione attiva negli Organi dell’Associazione.
ART. 22 PRINCIPI DI VITA ASSOCIATIVA
In ogni sede della ANPID possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione nei confronti degli iscritti associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgano medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e Statuto o delibera hanno aderito a livello locale o nazionale.
In ogni sede della ANPID organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo.
In ogni sede della ANPID a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile nel rispetto della sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti che siano in regola con il pagamento delle quote associative, nonché di quanto stabilito al precedente art. 18.
In ogni sede della ANPID deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti. Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità.
ART. 23 – SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole del 75% dei soci.
La delibera di approvazione dello scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente Soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 24 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione del presente Statuto e che non sia possibile risolvere in via amichevole, Foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE
Il Presente Statuto, preventivamente letto ed approvato dai soggetti qua sottoscrittori, entra in vigore al momento della registrazione formalmente eseguita, a cui si delega il nominato Presidente Capobianco Enzo, unitamente all’Atto Costitutivo.